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STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

ART.1
E’ costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e segg. del codice civile, nonché dell’art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana, una Associazione senza scopo di lucro denominata A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso, con sede in Roma. L’Associazione si ispira ai principi ed agli insegnamenti della Chiesa Cattolica garantiti dall’art. 20 della Costituzione, nel rispetto delle libertà individuali sulla base dei principi della democrazia e della partecipazione, come specificatamente indicati nei successivi articoli del presente statuto. L’ A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso può istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze in Italia e all’estero.

ART.2
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, persegue finalità religiose e sociali e tende all’erogazione di servizi nel settore della cultura, del turismo religioso e sociale, del tempo libero, dello sport, delle comunicazioni sociali e della terza età per gli enti religiosi, le diocesi, le parrocchie, le famiglie, gli enti pubblici e privati che promuovono scopi analoghi a quelli indicati nel presente articolo e le persone fisiche.

ART.3
Per il perseguimento e la promozione degli scopi previsti dall’articolo precedente, l’Associazione potrà svolgere incontri, convegni e stipulare, all’occorrenza, convenzioni con organismi che perseguono le stesse finalità.
L’Associazione si propone, inoltre, al fine di conseguire l’oggetto associativo sopraindicato:

a) di offrire direttamente ai soci servizi di:
• assistenza legale, amministrativa, fiscale, tributaria, tecnica e gestionale;
• assistenza assicurativa;
• assistenza in tutti i settori riguardanti le materie che interessano il presente statuto;

b) di stipulare convenzioni con organismi per l’erogazione dei servizi di cui al precedente art.2;

c) di collaborare con gli enti e le organizzazioni civili ed ecclesiastiche nazionali ed estere che si propongono attività similari;

d) di promuovere e favorire lo sviluppo di tutte le iniziative e le attività che rientrino negli scopi di cui sopra e di cui abbisognino gli Enti religiosi su detti e non;

e) di esercitare e organizzare, a norma dell’art.l0, comma 1, della legge quadro sul turismo n.2 17/83, delle leggi regionali in materia e successive modificazioni e integrazioni, attività, viaggi e servizi di turismo religioso, sociale, ricreativo e culturale in Italia e all’estero, esclusivamente per i propri associati;

f) di sviluppare e affermare il ruolo delle attività culturali, del tempo libero e dello sport con la costituzione anche di circoli culturali e ricreativi, intesi quale mezzo di unità dei giovani, delle famiglie e delle aggregazioni umane in genere;

g) di promuovere, rappresentare e tutelare, a livello istituzionale, le associazioni, organizzazioni ed enti di ispirazione cristiana;

h) di promuovere la formazione di operatori qualificati nei settori. del tempo libero, del turismo, della cultura e dello sport;

i) di aderire ad altre associazioni, enti ed organizzazioni aventi finalità similari;

j) di esercitare attività ricettive gestendo in proprio o cogestendo strutture ricettive in genere e strutture ricettive extralberghiere a carattere complementare esclusivamente per i propri associati, nonché case di riposo per anziani;

k) di curare, organizzare e pubblicare libri, giornali e riviste;

1) di svolgere altre attività che siano connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, finanziarie ed economiche che siano necessarie e utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento ditale attività.

TITOLO II - SOCI

ART.4
Sono soci dell’Associazione:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci aderenti.

a) Soci FONDATORI: sono coloro che hanno partecipato alla seduta costitutiva della presente Associazione;

b) SOCI ORDINARI: la qualità di socio di acquisire previa presentazione di apposita domanda sulla quale il Consiglio Direttivo Nazionale deciderà a suo insindacabile giudizio. Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono alla A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso accettandone le finalità e gli scopi sociali e si impegnano a partecipare alle attività sociali e ad osservare lo statuto e i regolamenti;

c) SOCI ADERENTI: sono gli enti e le organizzazioni che intendono cooperare con la A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso per il raggiungimento di finalità e scopi comuni. Aderiscono alla A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso nella persona del loro legale rappresentante a condizione che si impegnino ad operare secondo le modalità e nei limiti indicati nelle norme statutarie e regolamentari e previa ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Tutti i soci hanno diritto di voto. I soci aderenti hanno diritto ad un voto espresso dal proprio legale rappresentante. Non è ammesso voto per delega. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività associative e hanno diritto ad usufruire dei servizi sociali. Tutti i soci devono osservare lo statuto e i regolamenti e devono contribuire al sostegno finanziario della A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso. Tutti i soci devono provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno, pena la decadenza, al rinnovo dell’iscrizione per l’anno successivo versando la quota sociale. L’adesione, come socio, alla A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso è libera ed è consentita con le modalità indicate nello statuto e negli eventuali regolamenti di esecuzione a chiunque, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza o lingua, o di condizioni personali o sociali.
Il socio è libero di recedere dalla A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione. Il recesso è comunicato con lettera raccomandata A.R. e ha effetto immediato all’atto del ricevimento della relativa comunicazione. Il recedente non ha diritto al rimborso, nemmeno parziale, delle quote associative versate.

ART.5
La qualità di socio viene a cessare con delibera del Consiglio Nazionale:
a) per dimissioni;
b) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per decesso o per estinzione;
d) per espulsione nel caso di azioni contrarie o, comunque, lesive dell’immagine o delle finalità dell’Associazione o per interessi contrastanti;
e) per morosità.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE CENTRALE

ART.6
Gli organi dell’Associazione sono:

L’ Assemblea Nazionale;
Il Consiglio Nazionale;
Il Presidente Nazionale;
Il Segretario Generale;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Collegio dei Probiviri.

Possono essere chiamati alle cariche sociali i soci che hanno partecipato attivamente, per almeno cinque anni ininterrotti, alla vita associativa.

ART.7
L’assemblea nazionale dei soci è il, massimo organo deliberante; essa si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno.
L’assemblea nazionale dei soci si riunirà in via straordinaria tutte le volte che lo richieda un quinto dei soci iscritti negli elenchi ovvero due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale.
L’assemblea nazionale è costituita dai Consiglieri nazionali, dai Presidenti dei Comitati regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, da 120 rappresentanti dell’insieme dei soci ordinari designati dai Comitati regionali in proporzione agli iscritti secondo le modalità fissate dal regolamento.
La convocazione contenente l’Ordine del Giorno avviene a mezzo di lettera semplice o mediante affissione di questa presso la sede nazionale almeno 20 giorni prima della data prefissata. In alcuni casi, su decisione del Consiglio Nazionale le assemblee potranno avvenire per votazione ad referendum indette fra tutti i soci e con le modalità di cui appresso.

ART.8
All’assemblea nazionale ordinaria dovranno essere sottoposti:
a) la relazione del consiglio sull’andamento economico e morale della A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso;
b) il bilancio consuntivo dell’anno precedente e quello preventivo;
c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio;
d) la nomina delle 6ariche sociali;
e) gli argomenti che fossero proposti sia dal consiglio direttivo sia dai soci od iscritti a norma degli artt. 7 e 11;
f) l’approvazione di eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale.

Lo svolgimento delle operazioni elettorali avviene per mezzo della Commissione elettorale nominata dal Consiglio Nazionale che esaminerà preliminarmente il possesso dei requisiti necessari per l’elettorato attivo e passivo. Le operazioni di scrutinio sono eseguite dalla stessa Commissione elettorale. I candidati alle varie cariche non possono far parte della Commissione elettorale.

ART.9
Alle assemblee straordinarie saranno sottoposti quegli argomenti per i quali furono convocate.

ART.10
Nell’ipotesi di assemblea ad referendum, prevista dall’ultimo comma del precedente art. 7, il giorno di chiusura delle votazioni delle assemblee sarà fissato per non prima del 28esimo giorno del mese susseguente a quello cui corrisponde la data dell’avviso di convocazione. In caso d’urgenza, il termine di chiusura della votazione potrà venire abbreviato di 13 giorni dal Consiglio Nazionale che demanderà alla stessa assemblea, così convocata, la sanatoria del provvedimento eccezionale. L’avviso di convocazione che sarà inviato ai soci nei modi previsti dal regolamento applicativo del presente statuto, modificherà l’elenco degli oggetti su cui si deve votare e i termini in cui dovrà compiersi la votazione.

ART.11
Le proposte di iniziativa dei soci che questi volessero far portare all’O.d.G. dell’assemblea nazionale ordinaria devono essere indirizzate alla segreteria generale della A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso non oltre il mese di gennaio. Dovranno essere poste al relativo O.d.G. se fatte unanimemente dai tre revisori dei conti e da un terzo dei soci o se il consiglio lo ritiene opportuno.

ART.12
Nell’ipotesi prevista dal precedente art. 10, nel termine prefissato, i soci manderanno sulle schede di votazione che saranno loro inviate, il voto sulle questioni di cui all’O.d.G. Le schede non debitamente affrancate saranno respinte.

ART.13
Il Collegio dei Revisori, dei Conti, a garanzia delle votazioni, potrà sempre organizzare la spedizione, il ricevimento e lo scrutinio delle schede come meglio riterrà opportuno.

ART.14
Salvo i casi in cui è diversamente disposto, le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei voti si intendono approvate. Il risultato delle votazioni obbliga tutti i soci: esso è constatato dal verbale della riunione.

ART.15
A dirigere e amministrare è preposto un consiglio nazionale composto dai soci fondatori e da non meno di tre e non più di undici membri eletti dall’assemblea nazionale fra i soci capaci di obbligarsi, nonché dal Segretario Generale. Il Consiglio Nazionale, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e del programma generale dell’attività della A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso propone, tra l’altro, le linee programmatiche delle attività associative, propone regolamenti di carattere generale ed esecutivo del presente statuto sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea nazionale. Sono di competenza del Consiglio Nazionale tutti i compiti non espressamente attribuiti agli altri organi della A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso.

ART.16
Il Consiglio Nazionale elegge, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e i Consiglieri.

ART.17
Il Consiglio Nazionale si riunisce per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del presidente. Le convocazioni avranno luogo d’ufficio ogni qualvolta saranno domandate per iscritto da tre membri del consiglio o dai tre revisori dei conti. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza semplice dei consiglieri, se non prevista altra maggioranza qualificata per determinate questioni di particolare importanza.

ART.18
I membri del Consiglio Nazionale durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza di una carica durante l’annata, il Consiglio Nazionale provvederà fino alle prossime elezioni, interinalmente, con altro dei soci della A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso primo tra i non eletti.

ART.19
I componenti degli organi sociali decadono:

a) per la perdita della qualità di socio;
b) per dimissioni;
c) per sopravvenuta incompatibilità;
d) per assenza ingiustificata per più di tre sedute degli organi di rappresentanza;
e) per inosservanza dei deliberati delle assemblee e degli organi istituzionali, rilevate dal consiglio.

ART.20
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Nazionale. Egli può delegare il Vice Presidente e gli altri membri del consiglio allo svolgimento di determinate funzioni. Il presidente vigila sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte dei soci e degli organi sociali.

ART.21
Il Segretario Generale, nominato ai sensi del precedente art.16 partecipa agli organi deliberativi dell’Associazione con voto deliberativo. Il Segretario Generale attua le delibere degli organi nazionali. E’ preposto al funzionamento degli uffici centrali della A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso e al coordinamento dell’organizzazione periferica dell’Associazione. Il Segretario Generale è il legale rappresentante dell’associazione, ne ha la firma che può delegare. Al Segretario Generale compete l’apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e postali.

ART.22
Le facoltà tutte del presidente si intendono, in sua mancanza, devolute al Vice Presidente. Tali facoltà potranno anche essere dal presidente delegate, singolarmente e collettivamente, sia al Vice Presidente sia ad altri membri del Consiglio Nazionale.

ART.23
Il controllo generale dell’amministrazione è fatto dal Collegio dei Revisori dei Conti. L’assemblea nomina di anno in anno tre revisori dei conti effettivi e due supplenti scelti fra i soci e i non soci capaci di obbligarsi e che risiedano in Roma. Le cause di ineleggibilità o di decadenza dei revisori sono quelle previste dal codice civile.

ART.24
In caso di decesso o di dimissioni di uno dei revisori dei conti effettivi subentrerà il revisore dei conti supplente più anziano di età.

ART.25
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’assemblea nazionale anche fra i non soci. Fra di essi elegge il suo Presidente. I probiviri non possono essere mandatari di enti o organismi associati. Durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. I probiviri debbono prestarsi a conciliare, in secondo grado, tutte le controversie fra i soci e fra socio e l’Associazione relativamente ai rapporti sociali. Gli amministratori, i membri degli organi sociali e il personale dipendente sono tenuti a dare le informazioni e i chiarimenti richiesti.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART.26
Per il raggiungimento dei fini statutari la A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso opera alla periferia attraverso:
a) comitati regionali;
b) comitati zonali.
I comitati suddetti agiscono con propria e piena autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale. I comitati regionali garantiscono l’esatta applicazione delle norme statutarie, dei deliberati degli organi nazionali e attuano in sede regionale, le finalità dell’Associazione.
Gli organi dei comitati regionali sono:
- l’assemblea;
- il consiglio;
- il presidente.
Possono essere chiamati alle cariche sociali i soci che hanno partecipato attivamente, per almeno cinque anni, alla vita associativa, fatta eccezione per i primi cinque anni.

ART.27
Ciascun comitato regionale è composto:
a) dai presidenti dei comitati zonali quali membri di diritto;
b) dai legali rappresentanti delle persone giuridiche associate aventi sede legale nella regione;
e) da tutti i soci residenti nella regione. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, nei vari organi regionali hanno diritto ad un solo voto in rappresentanza dell’ente a cui appartengono.

ART.28
L’assemblea regionale costituita dai soggetti previsti dal precedente art. 27 è composta da tutti i soci del comitato regionale e viene convocata nei modi previsti dagli articoli 7 e seguenti del presente statuto relativi alla convocazione ed alle modalità di esecuzione dell’assemblea nazionale ordinaria e straordinaria entro il mese di maggio.
L’assemblea regionale, nel rispetto dello statuto dell’Associazione, del regolamento e delle delibere assunte dagli organi nazi9nali, approva le linee programmatiche su cui dovrà attenersi il consiglio.

ART.29
Il consiglio regionale è composto da tre a cinque membri eletti dall’Assemblea regionale. Al loro interno il comitato regionale elegge il presidente, il vice presidente e i consiglieri.

ART.30
I componenti il comitato regionale durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Essi decadono dalla carica su delibera del consiglio regionale per i motivi di cui all’art.19.

ART.31
I soci che intendono perseguire insieme particolari e specifiche finalità nell’ambito degli scopi e dei fini della A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso ovvero che si propongono di porsi al servizio della comunità locale, hanno la facoltà di organizzarsi e costituirsi in comunità zonali. In particolare, i comitati zonali potranno essere costituiti a vari livelli dove il consiglio direttivo nazionale ne dovesse riscontrare l’opportunità. I comitati zonali all’atto della loro costituzione devono aderire alla A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso conseguendo la qualità di soci aderenti.

ART.32
I verbali di costituzione dei comitati regionali e dei comitati zonali devono essere ratificati dal presidente nazionale previa deliberazione del Consiglio Nazionale.
I comitati zonali, annualmente, devono rinnovare la loro adesione alla A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso secondo le modalità ed alle condizioni indicate dagli organi a ciò deputati.

ART.33
Sono reggenti quelle persone nominate da Consiglio Nazionale. rappresentato dalla A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso laddove sia necessario creare e mantenere un fulcro organizzativo, di riferimento o di controllo, od organizzare un gruppo di soci. I reggenti dipendono direttamente dal Consiglio Nazionale.

TITOLO V - PATRIMONIO - ATTIVITA' FINANZIARIA

ART.34
Il patrimonio della A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) dalle somme donate alla A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso senza speciale destinazione;
c) dai contributi e dalle quote stabilite dal Consiglio Nazionale a carico dei comitati zonali e dai soci;
d) dai beni di cui l’Associazione è proprietaria e da tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità.
Potrà essere costituito un fondo di riserva dalle quote di eccedenza attiva della gestione annuale.

ART.35
L’assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Nazionale, potrà disporre ogni anno del fondo di riserva.

ART.36
I fondi sociali occorrenti per la gestione della A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso verranno depositati m un conto corrente presso uno o più istituti di credito e/o in un conto corrente presso uno o piu uffici postali, fissati dal Consiglio Nazionale.
Tali depositi saranno intestati al nome A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso e non potranno essere ritirati che con firma del presidente o di altro delegato dal presidente.

ART.37
L’anno finanziario inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione e quello consuntivo dell’anno precedente devono essere sottoposti all’approvazione della assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

ART.38
In caso di scioglimento o liquidazione della A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso il patrimonio verrà devoluto ad organismi di assistenza indicati dalla A.T.R. Associazione per il Turismo Religioso sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 della Legge 662/96.

ART.39
Per l’attuazione del presente statuto saranno emanati appositi regolamenti esecutivi approvati dagli organi associativi nazionali di competenza.

ART.40
Nelle votazioni degli organi sociali a qualsiasi livello non sono ammesse deleghe.

ART.41
ART. 41 Sono da considerarsi soci fondatori le persone fisiche che aderiranno alla A.T.R.
Associazione per il Turismo Religioso entro il ___________.

ART.42
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del cod. civ. e delle leggi speciali in materia.

 

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